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CONSIDERAZIONI PRATICHE SULLA ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

  • Immagine del redattore: Roberto Guardì
    Roberto Guardì
  • 2 apr 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 6 apr 2020

Le recenti disposizioni in materia di termini legali, emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, devono essere esaminate anche con riguardo agli effetti che possono avere in materia di accettazione di eredità con beneficio di inventario.


Di seguito alcune brevi considerazioni pratiche per consentire un primo orientamento.


Allorché si apre una successione gli eredi, legittimi o testamentari, assumono la posizione di “chiamati all’eredità”.


Chi è chiamato all’eredità può assumere tre posizioni: accettarla, rinunciarvi o accettarla con beneficio di inventario.


La accettazione pura e semplice può avvenire con specifica manifestazione di volontà oppure tacitamente; la legge considera accettazione da parte dell’erede il compimento da parte di questo di atti di disposizione del patrimonio del de cuius (la persona deceduta e della quale si è eredi) oppure la mancanza di dichiarazioni formali entro certi termini e determinati casi.


L’accettazione dell’eredità comporta la “confusione” del patrimonio del de cuius con quello dell’erede; vale a dire che l’erede diviene proprietario (o titolare) dei beni presenti nell’asse ereditario (beni immobili, crediti (depositi bancari, ecc.), ma acquisisce su di sé anche i debiti presenti nel patrimonio del defunto.


La “accettazione con beneficio di inventario” ha la funzione di consentire al chiamato all’eredità di verificare la reale consistenza del patrimonio del defunto, e quindi valutare se riceverne i beni ed anche i debiti, con la possibilità di decidere, qualora i debiti siano superiori alle poste attive, di non accettare l’eredità stessa.


In tale caso deve essere seguita una particolare procedura indicata dalla legge, la quale prevede, tra l’altro, dei precisi termini entro i quali devono essere compiute talune formalità, pena la decadenza dal “beneficio” e la acquisizione in capo all’erede dell’eredità, con poste positive e debiti.


Questo brevissimo excursus è motivato dall’importanza che rivestono i primi fondamentali momenti dell’iter della “accettazione di eredità con beneficio di inventario”.


Una prima sottolineatura riguarda gli atti dispositivi dei beni dell’eredità: qualunque atto, come un semplice prelievo con bancomat dal conto bancario del de cuius o la vendita di beni mobili (un quadro, dell’argenteria), compiuti da un chiamato all’eredità comporta la immediata accettazione dell’eredità.


Altra via per la quale si compie l’accettazione di diritto dell’eredità è il mancato rispetto dei termini stabilito per il compimento degli atti e delle formalità previsti dalla procedura- piuttosto complessa- dell’accettazione con beneficio di inventario.


Diviene quindi della massima importanza considerare che le norme emanate nell’attuale contingente emergenza sanitaria se e come incidano sulla decorrenza e la durata dei termini che regolano le procedure previste per l’accettazione beneficiata, ricordando che la loro inosservanza comporta la decadenza dal beneficio.


Il tema è piuttosto complesso e deve essere esaminato caso per caso.


Ci sentiamo quindi di consigliare il ricorso ad un Notaio o un Avvocato in caso ci si trovi nella condizione sopra delineata.




 
 
 

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