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UNIONI LIBERE E TUTELE IN CASO DI PROBLEMI DI SALUTE

  • Immagine del redattore: Roberto Guardì
    Roberto Guardì
  • 21 apr 2020
  • Tempo di lettura: 5 min

Le persone che non sono unite in matrimonio, hanno costituito un'unione civile, o non hanno formalizzato una convivenza possono incontrare seri problemi in alcuni fondamentali momenti della propria esistenza. Ancor di più nel caso in cui non abbiano o non vogliano ricorrere a rapporti familiari con genitori, fratelli e così via.

Ciascuno è ovviamente libero di vivere ed esprimere in ogni forma la propria affettività; non è infatti necessario il ricorso ad alcuna formalizzazione o ufficializzazione di situazioni che vedono persone unite affettivamente fra loro, a qualsiasi titolo, in presenza o meno di vincoli matrimoniali o di altra natura.

Questa conclamata libertà tuttavia reca con sé dei limiti, anche molto seri, in alcune situazioni; in particolare in caso di ricovero e perdita anche temporanea della capacità di intendere e volere, per qualsiasi causa.

Consenso informato e incapacità di intendere e volere.

Come noto la somministrazione di cure, in ambito sia pubblico sia privato, richiede la partecipazione del paziente all’adozione di terapie, alla somministrazione di farmaci o alla pratica di interventi chirurgici, sino alla rinuncia alla cura, soprattutto quando da essa possa derivare la morte, financo in ordine alle disposizioni del proprio corpo dopo il decesso (DAT o Testamento Biologico): in tutti questi casi la persona soggetta alle cure deve assumere le determinazioni del caso, come prestare il cosiddetto “consenso informato”.

Di norma, nel caso l’interessato non sia in grado di esprimere la propria volontà perché ad esempio non cosciente o addirittura deprivato delle facoltà intellettive da patologie in corso, vi provvedono soggetti qualificati, come previsto dalla legge.

Vediamo i diversi casi.

I soggetti autorizzati in luogo del titolare del diritto.

Questa facoltà è riconosciuta al coniuge nonché a partner uniti civilmente ovvero a conviventi, secondo quanto regolato dal Codice Civile, dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cd. Legge Cirinnà) e dal DPR 223/89, artt. 4 e 5.

La normativa riconosce alle persone conviventi, quali risultano dai certificati rilasciati dall’anagrafe comunale di residenza, e a coloro che sono uniti civilmente, sostanzialmente la stessa posizione di coniugi e familiari di fronte alle situazioni di natura sanitaria in cui taluno versi.

Diversamente, sono esclusi i soggetti che pur vivendo una relazione di una certa importanza, non hanno reso manifesto e oggettivo il loro rapporto, in maniera che l’autorità sanitaria possa, attingendo ad evidenze “pubbliche”, riconoscere in essi quelle qualità di vicinanza esistenziale che sono alla base della facoltà di porre in essere atti giuridici di grande rilevanza, come l’assenso alla somministrazione di cure et cetera.

E’ comunque opportuno ricordare che la legge riconosce le facoltà in questione, nel caso del convivente, solo a fronte di una procura rilasciata in tal senso dall’interessato; così come prescritto dalla L. 76/2016, art. 1, commi,

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di   assistenza   pubbliche, private   o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

A riguardo occorre sottolineare che, fuori dall’ipotesi dell’unione civile che tuttavia riguarda solo le coppie omosessuali, i conviventi per così dire ufficializzati necessitano comunque di una procura rilasciata dall’interessato, sia pure in forma scritta senza autenticazione; soluzione non praticabile invece per le coppie di fatto o i conviventi che non risultano tali all’anagrafe.

I soggetti non autorizzati dalla legge. – Posizione e problemi.

Ora, è evidente che una procura rilasciata senza altri crismi che con un testo olografo (scritto a mano, datato e sottoscritto dall’interessato) può incontrare problemi e difficoltà a fronte di posizioni dei sanitari che potrebbero comunque obiettare della sua validità e, per loro propria “tranquillità”, non riconoscerla

Nel caso in cui la procura manchi o non sia ritenuta valida (e in tali situazioni è frequente che tutto debba essere deciso in brevissimo tempo), la persona che si trovasse nella condizione di aver necessità o interesse ad essere assistita da altri con cui coltivasse relazioni personali, anche solo di amicizia, non potrebbe valersene, e sarebbe per così dire lasciata sola, esposta a interventi previsti dalla legge appunto per chi non ha altri cui riferirsi nelle situazioni in esame.

Ed è così che verrebbe dato corso ad un procedimento a istanza del Pubblico Ministero per l’interdizione, l’inabilitazione o la nomina di amministrazione di sostegno.

Perché così prevede la legge.

Non solo, chi non ha rapporti specifici non può avere accesso alla documentazione clinica, e nemmeno avere un colloquio con il personale sanitario che si occupa del proprio caro, così come può vedersi negata anche una visita presso la struttura di ricovero.

Ebbene, è possibile rimediare a tutto ciò? E se sì come?

Il potere di disposizione del soggetto interessato.

Per chi intenda essere certo che in caso versasse in condizioni di carente o nulla capacità di agire e volesse che altre persone da lui designate assumessero le determinazioni del caso nel suo interesse e magari nel rispetto di volontà in precedenza espresse, la legge mette a disposizione di tutti un istituto, previsto e regolato dal codice civile, che consente il superamento di tutte le difficoltà sopra brevemente cennate: la procura.


Soluzione del problema presentato – La procura.

La procura è l’atto con il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad un altro (rappresentante o procuratore) il potere di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto, i cui effetti si producono direttamente sul soggetto medesimo. Essa procura può essere speciale, cioè per determinati affari o questioni, oppure generale, quindi per ogni aspetto della vita del rappresentato, cioè di colui che ha conferito la procura.

E’ chiara e intuitiva la enorme portata e la grande delicatezza che la procura ha per chi la conferisce, per questo deve essere utilizzata con la giusta prudenza. Essa deve essere rilasciata con grande attenzione alla portata dei poteri conferiti al procuratore (rappresentante) e con la forma più idonea a renderla perfettamente efficace in ogni contesto.

Ecco quindi che possiamo concludere suggerendo di provvedere al rilascio di procura, sia nella materia specifica cui si è fatto cenno, quella sanitaria, sia in generale per altri affari (gestione conti correnti, immobili, titoli et cetera), mediante atto notarile, quindi con l’assistenza preventiva di un avvocato o del notaio stesso, al fine di realizzare i più consoni effetti giuridici mediante appunto la predisposizione di una procura ad hoc, predisposta per atto pubblico così da ottenere anche una inoppugnabile efficacia in ogni situazione.

Avv. Roberto Guardì

Per osservazioni e chiarimenti

Mobile +39 328 1232714

 
 
 

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